Amministrazione di sostegno a Magenta
Quando una persona cara non è più in grado di provvedere da sola ai propri interessi, lo studio accompagna la famiglia in tutto il percorso davanti al Giudice tutelare.
Richiedi una consulenzaDi cosa si tratta
L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla Legge 6/2004 e disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile, tutela le persone che, per un'infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
A differenza di interdizione e inabilitazione, è uno strumento flessibile e rispettoso dell'autonomia della persona: il Giudice tutelare indica nel decreto di nomina solo gli atti per cui il beneficiario ha bisogno di essere assistito o rappresentato, lasciandogli la capacità di compiere tutti gli altri.
Lo Studio Legale Grifoni assiste familiari e beneficiari nella preparazione del ricorso, durante il procedimento e negli adempimenti successivi alla nomina, come rendiconti e richieste di autorizzazione.
In cosa possiamo aiutarti
Alcune delle situazioni più frequenti in cui lo studio assiste i propri clienti in materia di amministrazione di sostegno.
- Valutare se l'amministrazione di sostegno è lo strumento più adatto
- Predisporre e depositare il ricorso al Giudice tutelare
- Assistere il beneficiario e i familiari durante l'audizione
- Richiedere autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di un immobile
- Redigere i rendiconti periodici della gestione
- Chiedere la modifica, la sostituzione dell'amministratore o la cessazione della misura
I nostri punti di forza
Un'assistenza costruita su competenza, chiarezza e attenzione alla persona.
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Attenzione alla persona
Al centro ci sono i bisogni e le volontà del beneficiario.
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Supporto alla famiglia
Indicazioni chiare per affrontare ogni passaggio con serenità.
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Rapporti con il Giudice
Gestione di ricorsi, istanze e rendiconti.
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Continuità nel tempo
Assistenza anche dopo la nomina, per tutta la durata della misura.
Come lavoriamo
Ogni incarico segue un percorso chiaro, condiviso con il cliente fin dal primo incontro.
- Primo incontro: ascolto della situazione ed esame dei documenti
- Valutazione: spiegazione di diritti, rischi, tempi e costi prevedibili
- Strategia condivisa: scelta della soluzione più adatta, anche stragiudiziale
- Aggiornamenti costanti fino alla conclusione della pratica
Domande frequenti su amministrazione di sostegno
Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona sono tenuti a segnalare la situazione o a proporre il ricorso.
A quale giudice si presenta il ricorso?
Il ricorso si presenta al Giudice tutelare del tribunale del luogo in cui la persona interessata ha la residenza o il domicilio.
In quanto tempo viene nominato l'amministratore?
La legge prevede che il Giudice tutelare provveda entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo aver sentito personalmente la persona interessata. In caso di urgenza possono essere adottati provvedimenti provvisori.
Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
Il giudice sceglie, quando possibile, tenendo conto dell'interesse e delle indicazioni del beneficiario, che può anche designare in anticipo il proprio amministratore. Di norma la scelta ricade su un familiare, come il coniuge, la persona convivente, un genitore, un figlio o un fratello.
L'amministratore può vendere un immobile del beneficiario?
Gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di un immobile, richiedono una specifica autorizzazione del Giudice tutelare, che valuta se l'operazione è nell'interesse del beneficiario.
L'amministrazione di sostegno è per sempre?
No. Può essere disposta a tempo determinato o indeterminato e può essere modificata o revocata quando cambiano le condizioni della persona, su istanza degli interessati o d'ufficio.
Le informazioni riportate hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.